La giurisprudenza del Giudice di Pace di Milano in merito agli autovelox: autorizzazione e omologazione
commento alla sentenza n. 128/2026 del Giudice di Pace di Milano
5 marzo 2026 – articolo di Stefano Basevi

(Ufficio del Giudice di Pace di Milano)
La questione della validità delle multe per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox continua a essere al centro di un acceso dibattito giuridico. Una recente e significativa pronuncia del Giudice di Pace di Milano (Sentenza n. 128/2026, Giudice Dott.ssa Laura Maria Finazzi, disponibile per la lettura a fine pagina) getta ulteriore luce su un punto cruciale: la netta distinzione tra approvazione e omologazione dell’apparecchiatura.
Il ricorso è stato promosso contro la Città Metropolitana di Milano per l’annullamento di un verbale di contestazione. Il Giudice, accogliendo le tesi della difesa, ha annullato la sanzione poiché l’amministrazione non ha fornito prova che il dispositivo utilizzato fosse stato correttamente omologato, e non solo approvato.
La distinzione tra approvazione e omologazione degli autovelox per il Giudice di Pace di Milano (e per la giurisprudenza di legittimità)
Il cuore della sentenza risiede nel chiarire che i due procedimenti non sono affatto equivalenti. Riprendendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 10505/2024), il Giudice di Pace meneghino ha ribadito che:
- Approvazione: è un procedimento amministrativo che valuta la rispondenza del dispositivo alle norme tecniche.
- Omologazione: è una procedura più complessa che, pur essendo amministrativa, ha una natura tecnica specifica. Serve a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento che verrà poi riprodotto in serie.
Secondo la giurisprudenza citata, solo l’omologazione garantisce l’affidabilità della rilevazione, costituendo dunque la “condizione indispensabile per la legittimità dell’accertamento“.
Nonostante in passato alcuni tribunali – e tuttora alcuni, come il Tribunale di Bologna nella sent. n. 1816/2025 – avessero considerato i due termini come sinonimi, la giurisprudenza più recente (incluse le ordinanze della Suprema Corte del 2024 e 2025) ha stabilito un principio chiaro: senza omologazione, il verbale è nullo.
Nel caso specifico milanese:
- Il Codice della Strada (art. 142, comma 6) prescrive che le apparecchiature debbano essere “debitamente omologate“.
- La Città Metropolitana di Milano, rimasta contumace nel giudizio, non ha dimostrato l’esistenza di tale provvedimento di omologazione per l’apparecchio utilizzato.
- In assenza di questa prova, viene meno la certezza della rilevazione tecnica e, di conseguenza, la validità della sanzione.
Conclusione
Questa sentenza conferma un fondamentale orientamento garantista per il cittadino: la Pubblica Amministrazione non può limitarsi a utilizzare strumenti genericamente “approvati”, ma deve assicurarsi che ogni autovelox sia sottoposto attraverso il rigoroso vaglio tecnico dell’omologazione ministeriale.
In assenza di tale requisito, il diritto di difesa del cittadino prevale sulla pretesa sanzionatoria, garantendo che ogni multa sia basata su dati tecnici certi e inoppugnabili.
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La sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 128/2026: